Accettazione per Intervento Cambiario, Pagamento per Intervento, Legge Cambiaria

Può accadere che una persona, per evitare che il portatore agisca contro gli obbligati di regresso, intervenga per accettare una tratta al posto del trattario oppure per pagare una cambiale al posto di uno degli obbligati cambiari.

Colui che accetta o paga per intervento può essere una persona designata “al bisogno” sulla cambiale da parte del traente, dell’emittente o di un altro obbligato (cosiddetto bisognario o indicato al bisogno) oppure di un terzo che interviene di propria iniziativa (cosiddetto onorante o interveniente spontaneo).

L’intervento può consistere nell’accettazione o nel pagamento della cambiale.

 

Accettazione per Intervento

L’accettazione per intervento è il negozio cambiario con il quale, per evitare il regresso anticipato del portatore nel caso di rifiuto dell’accettazione di una cambiale accettabile o di insolvenza del trattario, una persona accetta la cambiale obbligandosi a pagarla alla scadenza. Se non si tratta di una persona indicata sul titolo il portatore può rifiutare l’intervento del terzo (per es., perchè è una persona notoriamente insolvibile), ma se ammette tale intervento perde il diritto di agire in via di regresso prima della scadenza contro colui per il quale è stata data l’accettazione e contro i giratari successivi (art. 75 l. camb).

Riguardo alla forma l’accettazione per intervento, che deve essere apposta sulla cambiale o sottoscritta dall’interveniente, deve indicare per chi viene data o in mancanza si considera data a favore del traente (art. 76 l. camb.). Per effetto dell’intervento l’accettante risponde nei confronti del portatore e dei giranti successivi nello stesso modo di colui per il quale è intervenuto (art. 77 l. camb.).

 

Pagamento per Intervento

Il pagamento per intervento si verifica quando un altro soggetto, nei casi in cui il portatore può agire contro gli obbligati di regresso, interviene alla scadenza o prima della scadenza per pagare la cambiale. Se rifiuta il pagamento da parte del terzo, il portatore perde il diritto di agire nei confronti di coloro che sarebbero stati liberati per effetto dell’intervento. L’interveniente deve indicare per chi viene fatto il pagamento e in mancanza di qualsiasi indicazione il pagamento si intende fatto a favore del traente o dell’emittente.

Per effetto del pagamento per intervento sono liberati i giranti successivi a colui per il quale è stato compiuto l’intervento, mentre chi paga per intervento acquista i diritti cambiari nei confronti dell’obbligato a favore del quale è intervenuto e dei giranti precedenti obbligati nei suoi confronti.

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