Quanto Tempo Ho per Pagare una Cambiale, Pagamento della Cambiale

Come avviene il Pagamento della Cambiale? Vediamo qual è la corretta procedura per pagare una o più cambiali entro la loro scadenza.

Alla scadenza il possessore legittimo in base a una serie continua di girate può presentare la cambiale all’obbligato principale (cioè al trattario accettante della cambiale tratta e all’emittente del pagherò o ai loro avallanti), nel luogo e all’indirizzo indicati sul titolo, ed esigerne il pagamento.

 

Pagamento della Cambiale:

  • a vista: è pagabile alla presentazione per il pagamento e deve essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione;
  • a certo tempo vista: è pagabile dopo un certo tempo dalla presentazione o dal protesto e deve essere presentata per il pagamento nel giorno in cui è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi;
  • a certo tempo data:  pagabile dopo un certo tempo dalla data di emissione e deve essere presentata per il pagamento nel giorno in cui è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi;
  • a giorno fisso: pagabile a una data determinata e deve essere presentata per il pagamento nel giorno in cui è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

La presentazione per il pagamento deve essere effettuata entro un anno dalla data di emissione, se è una cambiale a vista, oppure nel giorno in cui è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi, se è una cambiale a giorno fisso, a certo tempo data o a certo tempo vista.

All’evidente scopo di impedire che il titolo possa continuare a circolare e venirgli presentato una seconda volta per il pagamento, il trattario o l’emittente che paga può esigere la consegna della cambiale quietanzata. In deroga al principio generale secondo cui il creditore può non accettare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, in materia cambiaria è disposto che il portatore non può rifiutare un pagamento parziale in quanto esso libera, anche se solo in parte, gli obbligati di regresso.

Nel caso di pagamento parziale colui che ha effettuato il pagamento non può pretendere che gli venga consegnata la cambiale, che serve al portatore per agire nei confronti degli altri obbligati cambiari per la parte del credito rimasta insoddisfatta, ma può esigere che dell’avvenuto pagamento sia fatta menzione sul titolo e che gliene venga rilasciata una quietanza.

Il pagamento effettuato a favore del possessore legittimato in base a una serie continua di girate, anche se si tratta di una persona diversa dal titolare del diritto, libera il debitore se non vi è dolo o colpa grave: il debitore è tenuto ad accertare soltanto la regolare continuità delle girate e non anche l’autenticità delle firme dei giranti.

Se il pagamento è compiuto dall’obbligato principale, produce l’estinzione della cambiale; se invece è effettuato da un obbligato di regresso, non produce l’estinzione della cambiale ma soltanto la liberazione dell’obbligato che ha pagato e degli obbligati cambiari successivi: colui che ha pagato infatti è surrogato nei diritti del portatore e potrà poi agire a sua volta nei confronti dell’obbligato principale e degli obbligati anteriori.

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