Girata della Cambiale, cos’è, come si fa, come si Gira

In questa guida esamineremo cosa è la girata della cambiale e come funziona oltre che quelli che sono i soggetti coinvolti. La girata è l’ordine con il quale il creditore, cioè il primo prenditore o l’attuale possessore della cambiale (girante), ingiunge al debitore di pagare la somma di denaro a un’altra persona (giratario).

La cambiale è un titolo di credito naturalmente all’ordine e quindi, anche se non viene emessa espressamente “all’ordine” di una determinata persona, è trasferibile mediante girata; il traente o l’emittente, tuttavia, possono impedire la circolazione della cambiale secondo le regole proprie dei titoli di credito apponendovi le parole “non all’ordine” o espressione equivalente, nel quale caso la cambiale può essere trasferita soltanto con la forma e con gli effetti di una cessione ordinaria e diventa di fatto un semplice documento di legittimazione.

Beneficiario della girata può anche essere lo stesso obbligato principale, cioè il trattario accettante o l’emittente, o un altro obbligato cambiario (cosiddetta girata di ritorno) che a sua volta può girare nuovamente la cambiale.

La girata deve essere incondizionata, considerandosi come non apposta qualunque condizione alla quale sia subordinata, e totale, poichè è nulla la girata che si riferisca soltanto a una parte della somma; deve essere sottoscritta dal girante e scritta sulla cambiale o, se lo spazio non è più sufficiente, su un foglio a essa attaccato (cosiddetto foglio di allungamento).

Come abbiamo visto trattando in generale i titoli all’ordine, la girata di una cambiale può essere piena o in bianco a seconda che contenga o meno il nome del beneficiario: in quest’ultimo caso deve essere scritta necessariamente sul retro della cambiale o sul foglio di allungamento (in quanto la semplice sottoscrizione sulla parte anteriore del titolo è confondibile con una firma di avallo).

Il portatore di una cambiale girata in bianco può riempire la girata con il proprio nome oppure con quello di un’altra persona, può girare a sua volta la cambiale in pieno o in bianco oppure può consegnare la cambiale a un’altra persona senza riempire la girata e senza girarla, come se si trattasse di un titolo al portatore.

La girata di una cambiale produce:

  • il trasferimento dei diritti che vi sono incorporati;
  • la legittimazione attiva del possessore in base a una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco (effetto di legittimazione): se il titolare di una cambiale ne ha perduto per qualsiasi ragione il possesso, colui che risulta possessore in base a una serie continua di girate non è tenuto a restituirla, salvo che da parte sua non vi sia stata malafede o colpa grave;
  • la responsabilità del girante, per l’accettazione e il pagamento del titolo, nei confronti del giratario e dei successivi portatori (effetto di garanzia): tuttavia il girante può escludere tale garanzia con una clausola contraria, con la formula “senza garanzia” o simili, e può anche vietare una nuova girata (nel quale caso non è responsabili verso gli eventuali giratari successivi ai quali la cambiale venga ugualmente trasferita).

La girata può anche essere posteriore alla scadenza ma in tal caso, se viene fatta dopo il protesto per mancato pagamento o dopo il termine per levare protesto, produce soltanto gli oggetti di una cessione ordinaria e al giratario, che acquista la cambiale a titolo derivato, sono opponibili tutte le eccezioni che potevano essere opposte al girante.

Dalla girata propria, che trasferisce il titolo e produce gli effetti che abbiamo visto, si distinguono la girata per incasso e la girata in garanzia, che producono effetti più limitati. La girata per incasso o per procura (alla quale viene apposta la clausola “valuta per incasso”, “per incasso”, “per procura” o altra equivalente) non trasferisce al giratario tutti i diritti incorporati nel titolo ma gli attribuisce soltanto un mandato con rappresentanza a esercitare per conto del girante i diritti inerenti alla cambiale (riscuotere la somma, levare protesto ecc.); poichè agisce come semplice esattore del girante, che è l’effettivo creditore, il giratario per procura non può girare ad altri la cambiale se non per l’incasso e i debitori cambiari possono opporgli soltanto le stesse eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Con la girata in garanzia invece la cambiale viene data in pegno (con la clausola “valuta in garanzia”, “valuta in pegno” e simili) al giratario: questi può chiedere all’obbligato il pagamento e soddisfarsi sul ricavato fino alla concorrenza del suo credito, ma non può girare la cambiale se non per l’incasso.

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